La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 06 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 02 Ottobre 2008 (cancellazione)
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