Il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del consiglio dell’ordine locale, anche in materia di tenuta degli albi, deve essere proposto entro venti giorni dalla notifica del provvedimento. Tale termine, stante il disposto dell’art. 59 r.d.l. 27 gennaio 1933, n. 1578, deve intendersi in maniera perentoria. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi del 25 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 25 Maggio 1991
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