Nel caso in cui l’avvocato assuma le vesti di semplice domiciliatario, il suo esclusivo dovere si limita a comunicare al dominus della causa/procedimento tutte le notizie che a lui dovessero pervenire dalla cancelleria o da controparte, non rilevandosi alcuna fonte normativa che lo obblighi, nella veste de qua, a partecipare ad udienze ovvero ad adempiere ad ulteriori incombenze di qualsiasi natura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 6 novembre 2017, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 06 Novembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 12 Settembre 2013 (censura)
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