L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 6 novembre 2017, n. 156

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 06 Novembre 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Maggio 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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