La discrezionalità del giudice disciplinare in sede di istruttoria

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte haa rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito – sentenza del 25 luglio 2016, n. 231).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017

Giurisprudenza Cassazione

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