L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 6 novembre 2017, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 06 Novembre 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 20 Novembre 2013 (radiazione)
0 Comment