Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo posta (cartacea o PEC), è sufficiente che l’atto stesso sia spedito entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, già art. 50 RDL n. 1578/1933).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 30992 del 27 dicembre 2017
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30992 del 27 Dicembre 2017 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 407 del 31 Dicembre 2016
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