Ai sensi dell’art. 68 del nuovo c.d.f. (già art. 51 c.d.f.), l’incarico – giudiziale o stragiudiziale – contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 6 novembre 2017, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 06 Novembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 15 Ottobre 2012 (avvertimento)
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