La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata

Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare si interrompe a seguito della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero del compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l’effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 06 Novembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12636 del 13 Maggio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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