E’ inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 06 Novembre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12636 del 13 Maggio 2019 (respinge)
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