L’esercizio di attività processuale dopo la morte della parte

L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 06 Novembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12636 del 13 Maggio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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