L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 06 Novembre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12636 del 13 Maggio 2019 (respinge)
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