Nel giudizio di impugnazione dinanzi al CNF opera il divieto di nova

Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto l’escussione di testi non indicati nel procedimento celebrato dinanzi al Consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Dicembre 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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