Al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto l’escussione di testi non indicati nel procedimento celebrato dinanzi al Consiglio territoriale).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Dicembre 2013 (sospensione)
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