Secondo quanto dispone l’art. 51 della legge professionale, ciò che si prescrive è l’«azione disciplinare», e non già la violazione deontologica, confermando in tal modo la natura di istituto di diritto processuale propria della prescrizione secondo l’ordinamento professionale. Ne deriva che è applicabile la legge vigente nel momento della adozione della decisione. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa del 17 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 24 novembre 1994, n. 124
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 24 Novembre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 17 Aprile 1993
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