Il procedimento amministrativo avanti al COA non ha un termine massimo di durata (a pena di nullità)

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme di cui agli artt. 38, 45 – 50 del RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 del R.D. n. 37/1934, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio dell’Ordine circondariale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare fissato in cinque anni dall’art. 51 RDL n. 1578/1933. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione l’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (sulla durata del procedimento amministrativo) né gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 15 Maggio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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