Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme di cui agli artt. 38, 45 – 50 del RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 del R.D. n. 37/1934, che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio dell’Ordine circondariale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare fissato in cinque anni dall’art. 51 RDL n. 1578/1933. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione l’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (sulla durata del procedimento amministrativo) né gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ragionevole durata del processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 148
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 15 Maggio 2014 (avvertimento)
0 Comment