In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza di precedenti disciplinari.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 23 Luglio 2014 (sospensione)
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