Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Impedimento del difensore a comparire in udienza – Dovere di difesa – Incarico al cliente di giustificare l’assenza del professionista al magistrato – Rilevanza della circostanza dell’incarico in sede disciplinare – Sussiste.

Non pone in essere un comportamento lesivo dei propri doveri difensivi l’avvocato che, non potendo comparire in udienza, abbia dato incarico ad un terzo (lo stesso cliente) di giustificarlo nei confronti del magistrato. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona del 23 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 24 novembre 1994, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 24 Novembre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Settembre 1991
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment