Il mandato professionale si presume oneroso fino a prova contraria

Il mandato professionale si presume oneroso fino a prova contraria (art. 1709 cc), la quale non può tuttavia fondarsi sulle sole e mere dichiarazioni dell’esponente, non corroborate da altre risultanze istruttorie (Nel caso di specie, l’ex cliente aveva presentato un esposto contro il proprio avvocato, che gli aveva inviato una parcella per l’attività professionale svolta in suo favore).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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