Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione. Pertanto deve essere dichiarata nulla la decisione che non soddisfi tale prescrizione (Nel caso di specie, la decisione disciplinare impugnata era stata sottoscritta dal solo presidente e non pure dal segretario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 141
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA, delibera del 07 Ottobre 2014 (censura)
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