L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda ancorchè sentiti a dibattimento come testi, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Luglio 2012 (censura)
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