Una presunta parzialità del consigliere dell’ordine chiamato a far parte del collegio giudicante in un procedimento disciplinare, per ragioni che attengono esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale, non costituisce motivo per la ricusazione e, quindi, per l’astensione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno del 12 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 24 novembre 1994, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 24 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 12 Giugno 1992
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