Chi intenda appellare la decisione disciplinare del Consiglio territoriale ha l’onere, a pena di inammissibilità del gravame, di a) indicare i passi della decisione non condivisi, se non trascrivendoli integralmente, almeno riassumendone in maniera chiara e sufficientemente specifica il contenuto; b) esporre i motivi specifici di dissenso, indicando gli errori, anche di diritto, e le omissioni in cui è incorso il giudice di primo grado; c) esporre, sulla scorta di essi, un ragionato progetto alternativo di decisione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 25 Settembre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Ottobre 2014 (censura)
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