Vietati gli attacchi dell’avversario sul piano personale non funzionali alla difesa

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. (giuà art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 25 settembre 2017, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 25 Settembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Ottobre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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