L’avvocato che, per ottenere un provvedimento ingiuntivo, utilizzi un assegno, la cui sussistenza del credito sottostante è oggetto di un apposito giudizio di cognizione, non viola i principi della deontologia forense. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni del 22 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 24 novembre 1994, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 24 Novembre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 22 Novembre 1992
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