L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Settembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 07 Aprile 2014 (avvertimento)
0 Comment