Integra illecito disciplinare -perché assolutamente contrario ai doveri di correttezza e decoro- il comportamento dell’avvocato che, con il falso pretesto delle condoglianze, invii i propri recapiti di studio ai familiari della vittima di un incidente stradale, millantando una amicizia in realtà inesistente al solo fine di ricavarne un possibile incarico professionale (Nel caso di specie, pochi giorni dopo un omicidio stradale provocato da un automobilista in stato di ebbrezza alcolica, il professionista inviava un telegramma alla famiglia della vittima, nel quale manifestava cordoglio per la morte “dell’amico” ed offriva la propria assistenza legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 23 settembre 2017, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Settembre 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 26 Settembre 2014 (sospensione)
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