La formulazione di specifici motivi di appello costituisce condizione di ammissibilità del ricorso al CNF ex art. 59 R.D. n. 37/1934 (richiamato dall’art. 35, co. 1, L. n. 247/2012), sicché non trovano applicazione diretta, né analogica le corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile (artt. 342, 348 bis e ter cpc), operazione consentita nel solo caso di lacune della disciplina del processo innanzi al CNF.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Settembre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 27 Giugno 2014 (censura)
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