La facoltà di impugnare le decisioni degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista incolpato) ed al procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine competente. Di conseguenza deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da altro professionista che aveva già presentato l’esposto nei confronti del collega incolpato. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli del 12 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. D’Arle), sentenza del 24 novembre 1994, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 24 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 12 Gennaio 1993
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