In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 23 Settembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 19 Giugno 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17532 del 04 Luglio 2018 (respinge)
0 Comment