In merito al controllo attribuito al consiglio dell’ordine sul regolare svolgimento della pratica forense, la legge non prevede la possibilità di proporre reclamo al consiglio nazionale forense avverso le deliberazioni del consiglio dell’ordine pronunciate in tale ambito, dovendosi, di conseguenza, dichiarare l’inammissibilità dello stesso reclamo. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento del 14 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 23 novembre 1994, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 23 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 14 Giugno 1993
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