La ratio che assiste l’istituto della sospensione cautelare sta nell’esigenza di tutela dell’immagine della classe forense che viene offuscata allorché l’iscritto all’albo è accusato di essersi macchiato di gravi colpe. Le condizioni previste dalla legge professionale, quali il mandato di comparizione o di accompagnamento, rappresentano la soglia minima, al di sotto della quale il provvedimento di sospensione non può essere adottato. I fatti o gli atti che, per gravità o per efficacia, oltrepassino la predetta soglia minima, non soltanto non possono essere di ostacolo alla misura cautelare, ma conferiscono all’adozione di essa una più accentuata legittimazione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino del 25 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 17 novembre 1994, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 17 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 25 Maggio 1992
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