Il procedimento disciplinare avanti il consiglio dell’ordine è un procedimento amministrativo giurisdizionalizzato, di natura contenziosa e pertanto sono ad esso applicabili le norme sulla interruzione della prescrizione. Di conseguenza il decorso del termine di prescrizione è interrotto dalla notifica all’incolpato della delibera del procedimento, così come dai successivi atti di quest’ultimo e non corre fino alla conclusione di esso, in applicazione del principio generale posto dall’art. 2945, secondo comma c.c. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 15 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 17 novembre 1994, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 17 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Gennaio 1993
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