L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda ancorchè sentiti a dibattimento come testi, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 09 Settembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Acqui Terme, delibera del 15 Maggio 2014 (avvertimento)
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