Gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla “trattazione degli affari legali dell’ente stesso” a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni. In mancanza di tale esclusività – ovvero in costanza di altra “funzione di assistenza giuridico amministrativa” – deve conseguentemente negarsi l’iscrizione, o la permanenza ove avvenuta, nell’Elenco speciale annesso all’Albo (Nel caso di specie, l’iscrizione era stata richiesta da un Segretario comunale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 9 settembre 2017, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 09 Settembre 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 01 Dicembre 2015
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