La richiesta di rinvio del procedimento disciplinare, presentata dal professionista incolpato, deve essere rigettata nell’ipotesi in cui l’avvocato, pur documentando la natura del male che lo aveva colpito e l’entità dell’intervento chirurgico subito, non abbia, però, in alcun modo dimostrato il suo impedimento a comparire innanzi al consiglio dell’ordine procedente. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 2 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 17 novembre 1994, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 17 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Luglio 1992
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