Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunziato si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 9 settembre 2017, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 09 Settembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera del 10 Ottobre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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