La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte

Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accusato il collega avversario, nella sua qualità di difensore della Curatela, di comportamenti volutamente “maliziosi” e diretti non all’esercizio delle sue funzioni di Curatore, ma ad ottenere, a vantaggio del Fallimento, l’adempimento di diritti che -a suo dire- il Curatore sapeva inesistenti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 3 agosto 2017, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 03 Agosto 2017 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Aprile 2013 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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