Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

Alla scadenza del termine dei 6 anni previsto dall’art. 8 RDL 1578/1933, il COA può legittimamente provvedere alla cancellazione dell’iscritto dal relativo registro speciale dei praticanti abilitati, ma non da quello dei praticanti avvocati semplici, giacché tale ultima iscrizione può permanere (se e) fin quando l’iscritto non superi l’esame di abilitazione, potendo egli proseguire lo svolgimento della pratica, sebbene privo dello ius postulandi, senza limiti temporali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 3 agosto 2017, n. 107

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 03 Agosto 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 21 Maggio 2015 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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