La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 13 luglio 2017, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 13 Luglio 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 23 Ottobre 2014 (radiazione)
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