L’avvocato, nell’ambito dell’attività forense, può esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito. In tal senso, l’aggettivazione forte, la ricerca di sostantivi pesanti, una certa esasperazione dei concetti e una diffusa eccitazione verbale, possono essere strumenti dell’esercizio del diritto-dovere di difesa al quale l’atteggiamento dell’avvocato deve essere improntato, ma sono censurabili quando sono idonei ad offendere e comunque non sono consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che l’incarico di cui è stato investito il difensore, per sua natura, obbligatoriamente comporta. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma 10 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 12 novembre 1994, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 12 Novembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 10 Giugno 1992
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