E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, il ricorso era stato trasmesso al CNF e inviato “per conoscenza” al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 13 Luglio 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Febbraio 2016
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