L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: fermo, in ogni caso, l’obbligo di rendiconto, costituisce ipotesi di lecita compensazione soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente, che tuttavia non può ritenersi di per sè integrato dalla generica “facoltà di sottoscrivere quietanze e di riscuotere somme” eventualmente contenuta nella procura alle liti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 13 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 12 Dicembre 2015 (sospensione)
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