Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di cancellazione dall’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza del 13 luglio 2017, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 Luglio 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (cancellazione amm.va)
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