Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 19 L. n. 247/2012, è necessario che l’attività professionale sia svolta presso un “ente pubblico”, oppure un soggetto di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico (c.d. privatizzazione), dovendo infatti ritenersi superata la nozione allargata di P.A. formatasi nella previgente disciplina ordinamentale in tema di c.d. “istituzione pubblica”, che ricorreva anche allorquando le quote od azioni di una società ab origine di diritto privato fossero comunque possedute prevalentemente o esclusivamente da un ente pubblico per la gestione di un servizio offerto dall’ente stesso (Nel caso di specie, il COA aveva respinto la domanda di iscrizione nell’Elenco Speciale Addetti agli uffici legali degli enti pubblici, poiché l’ufficio legale del richiedente si trovava presso una società per azioni costituita ab origine come soggetto di diritto privato, con partecipazione pubblica prevalentemente mediata da soggetti di diritto privato a loro volta partecipati da capitale pubblico. La delibera veniva impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima e su conforme parere del Procuratore Generale, ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 22 Maggio 2015
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