Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 19 L. n. 247/2012, è necessario che l’ufficio legale dell’ente pubblico costituisca un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 13 Luglio 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 22 Maggio 2015
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