Le frasi offensive pronunciate dall’avvocato nei confronti di un collega al di fuori dell’ambito professionale risultano pienamente rilevanti in sede disciplinare. La circostanza che le predette frasi siano state pronunciate in modo da essere udibili solamente dalle persone vicine a colui che le aveva pronunciate, comporta che l’infrazione debba essere valutata in termini di minore gravità in sede di applicazione della sanzione disciplinare (nella specie è inflitta la censura). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 6 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 12 novembre 1994, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 12 Novembre 1994 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Luglio 1989 (sospensione)
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