L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare attraverso lo schermo formale di ignari colleghi

E’ contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale, nonché idoneo a vulnerare gravemente il prestigio personale e dell’intera classe forense, il comportamento dell’avvocato che svolga attività professionale durante il periodo di sospensione, per di più ricorrendo allo schermo formale di ignari colleghi, di cui falsifichi la firma in atti giudiziari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi), sentenza del 13 luglio 2017, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 16 Luglio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment