La decisione del Consiglio territoriale dev’essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, a pena di nullità insanabile e conseguente rimessione del procedimento al Consiglio a quo affinché proceda a riesaminare nel merito la causa (Nella specie, mancava la sottoscrizione del Consigliere Segretario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione e quindi rimesso il procedimento al CDD competente).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 28 agosto 2013, n. 143.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Luglio 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 21 Novembre 2014 (sospensione)
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