Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Decisione del consiglio dell’ordine – Sottoscrizione del relatore – Necessità – Non sussiste.

Non è nulla la decisione del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori che sia carente della sottoscrizione del relatore, stante il testuale tenore dell’art. 51 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, il quale prescrive che la deliberazione del consiglio territoriale debba essere sottoscritta dal presidente e dal segretario prevedendo per il relatore la mera redazione del provvedimento e non anche la necessità della sua sottoscrizione. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 6 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 12 novembre 1994, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 12 Novembre 1994 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Luglio 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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