L’art. 31 comma 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, espressamente prevede che il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di condotta non possa essere pronunziato se non “dopo aver sentito il richiedente”. Ne consegue che il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti assunto senza la previa audizione del richiedente, e comunque senza che questi sia stato posto nella condizione di conoscere le condizioni ostative alla sua iscrizione, è affetto da nullità, sia in ragione della suddetta specifica previsione normativa, sia per quanto previsto in generale dalla L. n. 241/90, trattandosi pur sempre di un procedimento avente natura amministrativa. Non vale a sanare la nullità la circostanza che il richiedente abbia ritenuto di esplicare già nella richiesta, come nella specie, le proprie giustificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dal primo comma dell’art. 17 L.P. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 21 ottobre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), decisione n. 38 del 28 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 28 Marzo 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 21 Ottobre 2010
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