Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e la mancata riproposizione nel nuovo codice di procedura penale del testo dell’art. 3 della previgente normativa contenente il rapporto di pregiudizialità, esclude che possa ipotizzarsi una ragione di sospensione. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 6 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 12 novembre 1994, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 12 Novembre 1994 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Luglio 1989 (sospensione)
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